Affitto per studenti

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Affitto per studenti

Cos’è il contratto ad uso transitorio?
Il contratto transitorio è la soluzione che permette agli studenti universitari fuori sede di affittare una casa per un tempo inferiore rispetto alle altre forme di contratto di locazione. Vediamo insieme tutte le regole di questo tipo di contratto di affitto.

Molti contratti di locazione prevedono una durata maggiore di quattro anni: vincoli così lunghi rappresentano soluzioni poco pratiche per gli studenti, legati alla durata del proprio ciclo formativo.

Il contratto di locazione a uso transitorio è invece la formula perfetta per gli studenti fuori sede: essa combina le esigenze degli universitari con quelle dei proprietari. Ecco nello specifico in cosa consiste e quali sono le regole.


LA DURATA

- Periodo minimo: 6 mesi;
- Periodo massimo: 3 anni;
- Se viene pattuito un periodo inferiore a 6 mesi o maggiore di 3 anni, la clausola risulterà nulla e verrà applicata in automatico la norma sulla durata minima o massima;
- Al momento della prima scadenza il contratto verrà rinnovato automaticamente per lo stesso periodo pattuito, a meno che l’affittuario comunichi al proprietario l’intenzione di non rinnovare il contratto almeno un mese prima (e non oltre tre mesi prima) del termine;
- Lo studente può recedere per gravi motivi, con un preavviso di 3 mesi.



Forma e contenuto

Dovrà essere redatto facendo riferimento al contratto di locazione “tipo” dell’allegato C al decreto ministeriale 16 gennaio 2017 e sarà considerato nullo in mancanza di queste informazioni:

- generalità delle parti;
- indicazione della posizione dell’immobile, che si deve trovare nel Comune dell’università frequentata o in un comune vicino;
- canone di locazione;
- modalità di pagamento;
- durata stabilita;
- sarà obbligatorio indicare che il conduttore fuori sede è iscritto ad un corso di laurea presso l’Ateneo della città;
- trattandosi di un accordo di durata superiore a 30 giorni, è obbligatoria la registrazione all’agenzia delle Entrate, con la tassa di registro che va ripartita equamente tra locatore e conduttore;
- l’importo del canone di locazione è stabilito secondo i canoni territoriali;
- non è ammessa la sublocazione, però è possibile ospitare altre persone (genitori, amici) a titolo gratuito per brevi periodi di tempo.

La legge consente al proprietario di poter affittare anche una sola porzione dell’appartamento, in molti casi suddiviso in stanze indipendenti singole o doppie, e quindi sottoscrivere più contratti per l’uso dello stesso alloggio. Nel caso in cui gli studenti siano più di uno, ciascuno di essi può esercitare il diritto di recesso, senza che debbano sussistere i gravi motivi che invece legittimano il recesso del conduttore “unico”.

Non obbligatoriamente, il contratto può prevedere un deposito cauzionale che il proprietario restituirà al termine della locazione.

© mio affitto

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